Matteo Del Sorbo: “Il diritto d’autore nel format televisivo”

La tutelabilità del format televisivo, attraverso l’applicazione della disciplina a tutela delle opere dell’ingegno, è uno dei temi più dibattuti e complessi nell’ambito del diritto d’autore. E’, infatti, alquanto controverso chiarire se un format, inteso come il soggetto, lo schema, l’idea alla base di un programma televisivo, sia in grado di possedere quei minimi requisiti di creatività e forma compiuta indispensabili per poter essere qualificato come opera dell’ingegno meritevole di protezione. E’ in particolare il secondo requisito a porre numerosi problemi, si ricorda infatti che la legge italiana sul diritto d’autore non tutela mai il contenuto dell’opera ma solo la sua forma espressiva. Ciò che può tutelarsi è la concretezza espressiva che l’autore riesce a trasferire alla propria opera. La tutela del diritto d’autore, in altri termini, non protegge l’idea in sé. Il semplice fatto della creazione o della intuizione di una idea, anche se obiettivamente attuabile, non è sufficiente a farla considerare opera dell’ingegno. Tuttavia, presa coscienza della sempre maggiore valenza economico-commerciale del format televisivo (il quale negli ultimi decenni si è imposto come uno dei prodotti principali nel mercato radiotelevisivo internazionale, contribuendo a creare un processo di globalizzazione che mai prima il settore aveva conosciuto) è ipotizzabile per esso un trattamento analogo a quello che negli scorsi decenni è stato riservato ad altre c.d. “nuove creazioni dell’industria culturale”; queste nuove creazioni, come ad esempio banche dati e programmi per elaboratore, pur non presentando le caratteristiche tipiche dell’opera dell’ingegno “classica” sono state ammesse, anche nel nostro ordinamento, alla protezione autorale, attraverso una maggiore valorizzazione degli investimenti economici ed organizzativi retrostanti la realizzazione dell’opera stessa.
In conclusione, prendendo in prestito le parole pronunciate dall’avvocato Stanley Rubinstein si ricorda che: “la legge non può restare sempre la stessa; la locanda dove si passa la notte non è la fine del viaggio”. La legge, come il viaggiatore, deve essere pronta per il domani. Essa deve avere in sé un principio di “sviluppo”. Tale principio di “sviluppo” si deve azionare, senza rinnegare la ratio che è alla base della legge stessa (l’impossibilità di tutela dell’idea in sé) qualora si vengano a creare, come nel caso del format, nuove forme di opere che, per la loro modernità, possono generare perplessità sulla loro collocazione nel campo delle opere dell’ingegno. E’, quindi, del tutto auspicabile un intervento del legislatore in materia che, anche alla luce delle aperture di dottrina e giurisprudenza (a partire da una pronuncia del Tribunale di Monza del 24 maggio 1994, nota come il “caso Stranamore”) elabori, finalmente, una definizione legale di format (ad oggi totalmente assente nel nostro ordinamento) ed accordi a quest’ultimo una protezione giuridica adeguata, volta, principalmente, alla tutela degli autori.
La strade percorribili in questo senso sono sostanzialmente tre: l’inserimento del format nell’elenco delle opere protette dal diritto d’autore, una sua tutela nell’ambito dei diritti connessi (i quali tutelano le opere c.d. a “creatività affievolita”) e, infine, una regolamentazione ad hoc.
L’assenza nel diritto positivo di norme che disciplinino specificatamente il settore rischia non solo di bruciare la libera concorrenza ma di perdere idee veramente originali che, non adeguatamente protette, verranno infinitamente declinate da parte di numerosi operatori, dando vita a contenuti televisivi sempre più simili tra loro. Facendo riferimento a regole precise, tutti i soggetti coinvolti trarrebbero vantaggio, in primis glia autori, ma anche i consumatori finali che in un mercato con più regole e in una realtà televisiva maggiormente selettiva, non sarebbero più costretti a fare le loro scelte di consumo tra molteplici versioni dell’identico.

1 commento su “Matteo Del Sorbo: “Il diritto d’autore nel format televisivo””

  1. Salve!

    Sono l’autore di un format da me depositato presso la sezione OLAF della SIAE.

    Esso riguarda un evento che ho denominato “ZOMBIE PARADE” e descrive una manifestazione caratterizzata dalla partecipazione di figuranti travestiti da “zombie” ad una sorta di sfilata per le vie di una città o altri luoghi pubblici.

    Su faceboook sono venuto a conoscenza di una manifestazione dal titolo IDENTICO e dai contenuti molto simili (incluso il coinvolgimento di truccatori specializzati) a quelli da me descritti nel format depositato.

    Potreste suggerirmi come posso far valere i miei diritti?

    Tengo a precisare che il 30/10/2011, ovvero il giorno prima che la mia manifestazione si svolgesse a Bari, ho segnalato alla SIAE di Thiene (dove si svolgeva quella copiata), di Vicenza e del Veneto nella (vana) speranza che la SIAE stessa si facesse parte diligente e reclamasse una sorta di tassazione a mio favore.
    L’unica risposta ricevuta è stata “si rivolga ad un legale”.
    Ciò che mi chiedo è: non è la SIAE che dovrebbe riscuotere i diritti e “girarli a me”, come avviene per i brani musicali?

    Grazie.

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